Art. 5.

      1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti

 

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dinanzi alla corte d'appello di Torino e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata della corte d'appello di Torino con sede in Casale Monferrato, ovvero della corte di assise d'appello di Casale Monferrato, sono devoluti alla cognizione di tali uffici.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle cause civili di vecchio rito già rimesse al collegio, ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, e a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti penali nei quali è già stato notificato il decreto di citazione a tutte le parti nonché agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.